Come già anticipato, la Legge di stabilità 2015, al fine di incentivare la natalità e contribuire alle spese per i sostegno dei redditi, ha previsto l’erogazione di un assegno mensile per ogni figlio nato o adottato nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2015 ed il 31 dicembre 2017.
L’assegno mensile è erogato ai genitori cittadini italiani o di uno Stato membro dell’Unione Europea o cittadini extracomunitari con permesso di soggiorno, residenti in Italia, il cui nucleo familiare presenti un reddito ai fini ISEE non superiore a 25.000,00 euro annui.
Tale assegno, erogato mensilmente per 3 anni a partire dal mese di nascita o di adozione del figlio, ammonta a 960 euro annuali ed è raddoppiato se il reddito complessivo familiare non supera i 7.000 euro annui.
L’assegno è corrisposto dall’INPS, previa presentazione di apposita domanda telematica da parte dei soggetti interessati. È possibile presentare una sola domanda per ciascun figlio e deve contenere l’autocertificazione dei requisiti previsti dalla norma di legge ai fini della concessione dell’assegno.
Nota positiva ulteriore è che tale importo non concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini IRPEF e nemmeno al reddito complessivo per l’attribuzione del c.d. “ Bonus Renzi” di 80 euro.