COME FUNZIONA IL BONUS BEBE’

Il bonus bebè previsto dalla riforma Fornero (legge 28 giugno 2012, n. 92) è stato introdotto per il triennio 2013-2015 come contributo economico diretto alle lavoratrici madri utilizzabile alternativamente per il servizio di baby-sitting o per i servizi degli asili sia pubblici che privati accreditati. L’importo del contributo è di € 300 mensili e può essere erogato per un massimo di 6 mesi, per un totale complessivo di € 1800. Per chi è iscritta alla gestione separata il contributo si riduce a tre mesi, per un massimo di € 900.

Anche per il 2014 sarà quindi possibile richiedere telematicamente il suddetto bonus. La richiesta dovrà avvenire nel mese di luglio successivamente alla pubblicazione del bando da parte dell’Inps.

Verrà definita una graduatoria in base all’ISEE e all’ordine di presentazione della domanda. Quest’ultima verrà poi pubblicata entro 15 giorni dal termine ultimo di presentazione delle domande.

Il contributo può essere fruito al termine del congedo di maternità obbligatorio ed entro gli undici mesi successivi in alternativa al congedo parentale. Nel caso in cui la lavoratrice abbia già goduto in parte del congedo parentale può in ogni caso far richiesta del bonus per i mesi di congedo non ancora usufruiti. Le lavoratrici part-time godranno del contributo in maniera riproporzionata al loro orario di lavoro e nel caso di più figli si dovrà presentare una domanda per figlio.

Le madri beneficiarie saranno le lavoratrici dipendenti, le iscritte alla gestione separata o ancora le lavoratrici madri che al momento della domanda sono ancora negli 11 mesi successivi alla conclusione del periodo di congedo obbligatorio di maternità e non hanno ancora usufruito dell’intero periodo di congedo parentale. Sono inoltre comprese nel bando le gestanti che dovranno partorire entro 4 mesi dalla data di scadenza del bando.

Non saranno invece ammesse al contributo economico le lavoratrici autonome, coloro che già usufruiscono del Fondo per le Politiche relative ai diritti ed alle pari opportunità ed infine le lavoratrici che sono esentate dal pagamento dei servizi per l’infanzia (se questa esenzione viene riconosciuta dopo all’ammissione al contributo del bando in oggetto, la madre decade dal beneficio per il periodo successivo alla decadenza medesima senza però essere obbligata a restituire le somme già percepite).